Art. 37

Gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati

In vigore dal 24 nov 2010
Gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati 1.   Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell’Autorità, è istituito un gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è consultato sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e alle norme tecniche di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli partecipanti ai mercati finanziari, ai sensi dell’ riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è informato quanto prima possibile. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si riunisce almeno quattro volte all’anno. 2.   Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari che operano nell’Unione, i rappresentanti dei loro dipendenti, nonché i consumatori, gli utenti dei servizi finanziari e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano i partecipanti ai mercati finanziari. 3.   I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza su proposta delle relative parti interessate. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti interessate di tutta l’Unione. 4.   L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’ e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati possono essere nominati per due mandati consecutivi. 5.   Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può emanare pareri e fornire consulenze all’Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16 e agli . 6.   Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 7.   L’Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e i risultati delle sue consultazioni.
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