Art. 14

Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione

In vigore dal 24 nov 2010
Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione 1.   Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all’, la Commissione ne informa l’Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione. 2.   Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell’Autorità, a un’apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.
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Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo