Art. 9

Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie

In vigore dal 24 nov 2010
Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie 1.   L’Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell’equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, anche tramite: a) la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori, b) il riesame e il coordinamento dell’alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative formative da parte delle autorità competenti; c) l’elaborazione di standard formativi per l’industria, e d) il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione. 2.   L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione. 3.   L’Autorità può altresì emettere segnalazioni nel caso in cui un’attività finanziaria costituisca una seria minaccia per gli obiettivi di cui all’, paragrafo 6. 4.   L’Autorità istituisce, quale parte integrante dell’Autorità stessa, un comitato sull’innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all’Autorità consulenza da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 5.   L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all’. L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente. Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l’Autorità decide secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione. L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione.
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Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie (Art. 9 Regolamento (UE) 2010/1094) — Testo vigente | Portale Normativo