Art. 72
Accesso ai documenti
In vigore dal 24 nov 2010
Accesso ai documenti
1. Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 maggio 2011, le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni prese dall’Autorità in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, previo ricorso alla commissione di ricorso, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.
Storico versioni
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