Art. 39
Procedure decisionali
In vigore dal 24 nov 2010
Procedure decisionali
1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l’Autorità informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche nel caso delle raccomandazioni di cui all’, paragrafo 3.
2. Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
3. I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi del presente regolamento.
4. Quando l’Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell’, paragrafo 3 o 4, riesamina la decisione a intervalli opportuni.
5. Le decisioni prese dall’Autorità ai sensi degli o 19 sono pubblicate menzionando l’autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con gli interessi legittimi degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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