Art. 27

Prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi

In vigore dal 24 nov 2010
Prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi La Commissione può chiedere all’Autorità di contribuire alla valutazione di cui all’articolo 242 della direttiva 2009/138/CE, in particolare in merito alla cooperazione tra autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e sul suo funzionamento, le prassi di vigilanza legate alla fissazione delle maggiorazioni di capitale, la valutazione sui vantaggi del miglioramento della vigilanza di gruppo e della gestione del capitale nell’ambito di un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, indicando eventuali misure per potenziare una sana gestione transfrontaliera dei gruppi assicurativi, in particolare per quanto concerne la gestione di rischi e attività, e l’Autorità può riferire sull’evoluzione e sui progressi riguardanti: a) un quadro armonizzato in materia di intervento precoce; b) prassi di gestione centralizzata del rischio del gruppo e di funzionamento dei modelli interni di gruppo, compresa la verifica in condizioni di stress; c) operazioni infragruppo e concentrazioni dei rischi; d) l’andamento nel tempo degli effetti di diversificazione e di concentrazione; e) un quadro armonizzato in materia di trasferibilità delle attività, insolvenza e procedure di liquidazione che elimini dal diritto societario nazionale i pertinenti ostacoli alla trasferibilità delle attività; f) un livello equivalente di protezione dei titolari di polizze assicurative e dei beneficiari delle imprese appartenenti allo stesso gruppo, in particolare in situazioni di crisi; g) una soluzione armonizzata e adeguatamente finanziata su scala dell’Unione per i sistemi di garanzia assicurativa. Tenuto conto della lettera f), l’Autorità può inoltre riferire sull’evoluzione e sui progressi riguardanti una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi nazionali, inclusa la necessità o meno di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti e credibili, con idonei strumenti di finanziamento. Il riesame del presente regolamento previsto all’ valuta in particolare l’eventuale potenziamento del ruolo dell’Autorità in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi.
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