Art. 21

Collegi delle autorità di vigilanza

In vigore dal 24 nov 2010
Collegi delle autorità di vigilanza 1.   L’Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2009/138/CE e a promuovere l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, il personale dell’Autorità ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti. 2.   L’Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell’Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’. Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità è considerata un«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile. L’Autorità può: a) raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con le autorità competenti in modo da facilitare i lavori del collegio e istituire e gestire un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nel collegio; b) avviare e coordinare prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’ per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress; c) promuovere attività di vigilanza effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti quali determinati secondo la procedura di valutazione della vigilanza o in situazioni di stress; d) supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dalle autorità competenti; e e) chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo a un’applicazione errata del diritto dell’Unione o non contribuisca all’obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza. Può altresì chiedere all’autorità di vigilanza del gruppo di programmare una riunione del collegio o di aggiungere un punto all’ordine del giorno di una riunione. 3.   L’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza e formulare orientamenti e raccomandazioni adottati ai sensi dell’ per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza. 4.   L’Autorità svolge un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante al fine di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all’. L’Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all’istituto interessato conformemente all’.
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