Art. 12
Revoca della delega
In vigore dal 24 nov 2010
Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all’ può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità delle norme tecniche di regolamentazione già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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