Art. 8

Compiti e poteri dell’Autorità

In vigore dal 24 nov 2010
Compiti e poteri dell’Autorità 1.   L’Autorità svolge i seguenti compiti: a) contribuisce all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell’Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2; b) contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all’, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza; c) incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti; d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni; e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti, anche formulando orientamenti e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza; f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, incluso se del caso, l’andamento del credito, in particolare, alle famiglie e alle PMI; g) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l’Autorità nell’espletamento dei propri compiti; h) promuove la tutela di depositanti e investitori; i) contribuisce al funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, alla sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, allo sviluppo e al coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutto il territorio dell’Unione, e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento nonché la valutazione dell’esigenza di idonei strumenti finanziari, conformemente agli articoli da 21 a 26; j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi; k) pubblica sul sito web, e aggiorna regolarmente, le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico; l) assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS). 2.   Per l’esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l’Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia: a) elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all’; b) elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all’; c) emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all’; d) formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all’, paragrafo 3; e) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui all’articolo18, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3; f) nei casi concernenti il diritto dell’Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di istituti finanziari nei casi specifici di cui all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4; g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all’; h) raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all’; i) sviluppare metodologie comuni per valutare l’effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori; j) fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, degli istituti finanziari registrati nella sua area di competenza ove specificato negli atti di cui all’, paragrafo 2.
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Compiti e poteri dell’Autorità (Art. 8 Regolamento (UE) 2010/1093) — Testo vigente | Portale Normativo