Art. 76

Azioni preparatorie

In vigore dal 24 nov 2010
Azioni preparatorie 1.   A seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, e prima dell’istituzione dell’Autorità, il CEBS, in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del CEBS con l’Autorità. 2.   Una volta istituita l’Autorità, la Commissione è responsabile dell’istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell’Autorità fino al momento in cui questa abbia nominato il direttore esecutivo. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell’, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo. Tale periodo è limitato al tempo necessario alla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità. 3.   I paragrafi 1 e 2 fanno salve le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione. 4.   L’Autorità succede giuridicamente al CEBS. Entro la data d’istituzione dell’Autorità, tutto l’attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEBS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all’Autorità. Il CEBS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEBS e dalla Commissione.
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