Art. 54
Istituzione
In vigore dal 24 nov 2010
Istituzione
1. È istituito il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e assicura l’uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:
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i conglomerati finanziari;
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la contabilità e la revisione dei conti;
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le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
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i prodotti di investimento al dettaglio;
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le misure di contrasto al riciclaggio di denaro; e
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lo scambio di informazioni con il CERS e lo sviluppo dei rapporti tra il CERS e le AEV.
3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria. L’Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, di infrastruttura e operative.
4. Qualora un istituto finanziario svolga un’attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell’.
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