Art. 22
Disposizioni generali
In vigore dal 24 nov 2010
Disposizioni generali
1. L’Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal regolamento (UE) n. 1092/2010. Essa affronta qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che:
a)
sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario; e
b)
sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l’economia reale.
L’Autorità prende in considerazione, ove opportuno, il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS e dall’Autorità stessa, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni del CERS conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1092/2010.
2. L’Autorità, in collaborazione con il CERS, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) al fine di individuare e misurare il rischio sistemico.
L’Autorità elabora inoltre un sistema adeguato di prove di stress per contribuire ad individuare gli istituti che potrebbero comportare un rischio sistemico. Tali istituti sono soggetti ad una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e risoluzione delle crisi di cui all’.
3. Fatti salvi gli atti di cui all’, paragrafo 2, l’Autorità elabora, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni supplementari per gli istituti finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito.
L’Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari sia preso in considerazione nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei settori previsti dagli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2.
4. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.
In questi casi l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’.
5. Il comitato congiunto assicura il coordinamento intersettoriale generale delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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