Art. 11

Esercizio della delega

In vigore dal 24 nov 2010
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all’ è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’. 2.   Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.
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