Art. 1

In vigore dal 24 nov 2010
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato: 1) all’allegato I, parte 1, sono soppresse le menzioni dell’Albania e della Bosnia-Erzegovina; 2) all’allegato II, parte 1, le menzioni «Albania (*)» e «Bosnia-Erzegovina (*)» sono inserite nell’elenco, se del caso, con la seguente nota: «(*) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.»
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