Art. 1
In vigore dal 24 nov 2010
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
1)
all’allegato I, parte 1, sono soppresse le menzioni dell’Albania e della Bosnia-Erzegovina;
2)
all’allegato II, parte 1, le menzioni «Albania (*)» e «Bosnia-Erzegovina (*)» sono inserite nell’elenco, se del caso, con la seguente nota:
«(*)
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2010:1091:oj#art-1