Art. 1

Esercizio della delega

In vigore dal 24 nov 2010
La direttiva 2009/42/CE è così modificata: 1) all’articolo 3, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, a norma dell’articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.»; 2) all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, a norma dell’articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.»; 3) all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, a norma dell’articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.»; 4) all’articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso; 5) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 10 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 10 ter. 2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 10 ter e 10 quater. Articolo 10 ter Revoca della delega 1.   La delega di poteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, terzo comma, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca. 3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 10 quater Obiezioni agli atti delegati 1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi. 2.   Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. A norma dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»; 6) all’allegato VIII il secondo paragrafo è soppresso.
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