Art. 1

In vigore dal 24 nov 2010
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea (in prosieguo il “bilancio”) e alla presentazione e alla revisione dei conti. 2.   Ai fini del presente regolamento: — il termine “istituzione” si riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, alla Commissione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al servizio europeo per l'azione esterna (in prosieguo il “SEAE”), — la Banca centrale europea non è considerata un'istituzione dell'Unione. 3.   I riferimenti alle “Comunità” o all'“Unione” si intendono come riferimenti all'Unione europea e/o alla Comunità europea dell'energia atomica a seconda del contesto.»; 2) all'articolo 16, secondo comma, i termini «servizi esterni della Commissione» sono sostituiti dai termini «Commissione e SEAE»; 3) all'articolo 28, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo l' “alto rappresentante”) o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.»; 4) all'articolo 30, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio di cui essa dispone, qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata ed espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 51, secondo comma, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite dalle entità cui sono stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.»; 5) all'articolo 31, primo comma, davanti alle parole «il Consiglio» sono inserite le parole «il Consiglio europeo e» e davanti alla parola «redigono» sono inserite le parole «e il servizio europeo per l'azione esterna»; 6) all'articolo 31, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Il SEAE redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione anteriormente al 1o luglio di ogni anno. L'alto rappresentante consulterà i membri della Commissione responsabili per la politica di sviluppo, la politica di vicinato e la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.»; 7) all'articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (*1) e al fine di garantire la trasparenza di bilancio nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo: — tutte le spese amministrative e operative connesse all'azione esterna dell'Unione, comprese le missioni di politica estera e di sicurezza comune/politica di sicurezza e di difesa comune (PESC/PSDC), e finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, — la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell'esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione e spesa per l'amministrazione centrale del SEAE, e le spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazione dell'Unione e missione. Inoltre, il documento di lavoro: — evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio in ciascuna delegazione dell'Unione e presso l'amministrazione centrale del SEAE, — indica ogni aumento o riduzione del numero di posti per grado e per categoria, in seno all'amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell'Unione, rispetto all'esercizio precedente, — indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da personale distaccato dal Consiglio e dalla Commissione; fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso le delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti. (*1)   GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.»;" 8) all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto: «6) l'importo totale delle spese della politica estera e di sicurezza comune (in prosieguo “PESC”) è iscritto in un capitolo di bilancio dal titolo “PESC”, con articoli di bilancio specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.»; 9) all'articolo 50, primo comma, sono aggiunte le seguenti frasi: «Tuttavia, possono essere concordate con la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle delegazioni dell'Unione. Tali modalità non contemplano deroghe alle disposizioni del regolamento finanziario o alle sue modalità di esecuzione.»; 10) all'articolo 51 sono aggiunti i seguenti commi: «Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti di funzionamento figuranti nella sua sezione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Essa ne informa al contempo l'alto rappresentante. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione. La Commissione può revocare tale delega conformemente alla propria regolamentazione. Ai fini di quanto stabilito al secondo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari a facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.»; 11) l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 53 bis Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate direttamente, dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 51, secondo comma, oppure indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.»; 12) all'articolo 59 è inserito il seguente paragrafo: «5.   Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati. La Commissione ne informa al contempo l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.»; 13) all'articolo 60, paragrafo 7, secondo comma, è aggiunta la seguente frase: «Anche le relazioni annuali di attività degli ordinatori delegati sono messe a disposizione dell'autorità di bilancio.»; 14) alla sezione 2, è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 60 bis 1.   Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di priorità suscettibile di influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati. Se viene a crearsi una situazione o un conflitto del tipo di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali competenti della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione. 2.   Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in una situazione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, essi sottopongono la questione all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. 3.   I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 60, paragrafo 7. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all'articolo 66, paragrafo 3 bis. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato e sono messe a disposizione dell'autorità di bilancio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato. I capi delle delegazioni dell'Unione cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organi interessati e ad aiutare l'ordinatore delegato competente. 4.   I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, rispondono ad ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione di sua iniziativa o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo. 5.   La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di discarico, in conformità dell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»; 15) all'articolo 61, paragrafo 1, dopo la lettera f), sono aggiunti i seguenti commi: «Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione. Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE, fatto salvo l'articolo 186 bis.»; 16) l'articolo 66 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «3 bis.   In caso di sottodelegazione ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, nonché della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi devono seguire corsi di formazione specifici sui compiti e le responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio, in conformità dell'articolo 50 delle modalità di esecuzione. I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 60 bis, paragrafo 3. Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di stilare a sua volta la propria dichiarazione di affidabilità, come disposto dall'articolo 60, paragrafo 7.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «5.   Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo è competente per i casi di cui al medesimo paragrafo. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, essa presenta una relazione corredata di raccomandazioni all'ordinatore, all'alto rappresentante e all'ordinatore delegato della Commissione, se questi non è in causa, nonché al revisore interno. Sulla base del parere dell'istanza, la Commissione può chiedere all'alto rappresentante, nella sua veste di autorità con potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati, se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l'alto rappresentante procederà come più opportuno, conformemente allo statuto dei funzionari, al fine di applicare le decisioni sull'azione disciplinare e/o sul pagamento di un indennizzo, così come raccomandato dalla Commissione. Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di eventuali pendenze, previste dall'articolo 22 dello statuto dei funzionari, a carico degli agenti temporanei a cui si applica l', lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.»; 17) all'articolo 85 sono aggiunti i seguenti commi: «Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata. Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 186 bis.»; 18) è inserito il seguente articolo: «Articolo 147 bis Al SEAE si applicano integralmente le procedure di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.»; 19) all'articolo 163, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione, conformemente all'articolo 53 bis, mediante gestione concorrente o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 53 a 57.»; 20) all'articolo 165, la prima frase è sostituita dalla seguente: «L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione e delle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 51, paragrafo 2.»; 21) è inserito il seguente articolo: «Articolo 186 bis L'articolo 61, paragrafo 1, terzo comma e l'articolo 85, paragrafo 3, saranno rivisti nel 2013 tenendo debitamente conto della specificità del SEAE e, in particolare, di quella delle delegazioni dell'Unione e se del caso di una capacità di gestione finanziaria adeguata del SEAE.».
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