Art. 1
In vigore dal 23 nov 2010
Il regolamento (CE) n. 976/2009 è così modificato:
1)
all’, secondo comma, è aggiunto il seguente punto 12:
«12.
per “scaricamento con accesso diretto” si intende un servizio di scaricamento che, a seguito di una domanda, consente di accedere direttamente agli oggetti territoriali nei set di dati territoriali.»;
2)
all’articolo 3, sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):
«c)
ai requisiti e alle caratteristiche specifiche pertinenti di cui agli allegati I e IV, per quanto concerne i servizi di scaricamento (Download);
d)
ai requisiti e alle caratteristiche specifiche pertinenti di cui agli allegati I e V, per quanto concerne i servizi di conversione (Transformation).»;
3)
All’articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 6:
«3. Entro il 28 giugno 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di scaricamento con capacità operativa iniziale.
4. Entro il 28 dicembre 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di scaricamento a norma del presente regolamento.
5. Entro il 28 giugno 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di conversione con capacità operativa iniziale.
6. Entro il 28 dicembre 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di conversione a norma del presente regolamento.»;
4)
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
5)
è aggiunto l’allegato IV, il cui testo figura all’allegato II del presente regolamento;
6)
è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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