Art. 1

In vigore dal 18 nov 2010
Nell' del regolamento (CE) n. 494/98, il paragrafo 2 è sostituito come segue: «2.   Se il detentore di un animale non è in grado di procedere alla sua identificazione né alla sua rintracciabilità, l'autorità competente deve, se del caso, ordinare la distruzione dell'animale senza che sia possibile usufruire di compensazioni, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest'ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare.»
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