Art. 1
In vigore dal 17 nov 2010
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 39076020 e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:
Paese
Società
Dazio antidumping
(EUR/tonnellata)
Codice addizionale TARIC
PRC
Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd
184
A505
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd
0
A506
Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd
157
A507
Far Eastern Industries Shanghai Ltd
22
A508
Yuhua Polyester Co. Ltd diZhuhai
184
A509
Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd
45
A510
Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd
184
A511
Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd (Sichuan) e Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan)
184
A512
Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd
151
A513
Tutte le altre società
184
A999
3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (13), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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