Art. 1
In vigore dal 16 nov 2010
Il regolamento (UE) n. 479/2010 è modificato come segue:
(1)
Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
«(b)
se del caso, la mancanza di domande quel giorno tranne i casi in cui nessuno dei prodotti di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 (*1) della Commissione sia soggetto a restituzione oppure i casi in cui è possibile applicare soltanto un tasso di restituzione nullo;
(*1)
GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.»
"
(2)
Gli allegati I.A e I.B sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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