Art. 2
In vigore dal 16 nov 2010
I limiti quantitativi per l'anno 2011 risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono indicati nell'allegato 2 del presente regolamento.
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