Art. 1
In vigore dal 15 nov 2010
1. Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A, definita anche zeolite NaA o polvere della zeolite 4A, che rientra attualmente nel codice NC ex 2842 10 00 (codice TARIC 2842 10 00 30) e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 28,1 %.
3. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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