Art. 1
In vigore dal 15 nov 2010
Il regolamento (CE) n. 1082/2003 è così modificato:
(1)
Nell’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’autorità competente esegue annualmente controlli su almeno il 3 % delle aziende.
2. Nel caso in cui i controlli di cui al paragrafo 1 mettano in evidenza un livello significativo di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000, la percentuale minima di controlli è aumentata nel periodo successivo d’ispezione annuale.»
(2)
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’azienda.
Tuttavia, nel caso in cui l’azienda conti più di venti capi, l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con le norme riconosciute a livello internazionale, purché il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di casi di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 da parte dei detentori di tali animali, con un livello di confidenza del 95 %.»
(3)
All’articolo 5, paragrafo 1), la lettera b) è sostituita dal seguente testo:
«b)
il numero di aziende controllate;»
(4)
L’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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