Art. 1
In vigore dal 12 nov 2010
Nelle regioni geografiche di cui all’allegato del presente regolamento, in deroga all’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2010, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve raccolte nel 2010, non può superare i seguenti limiti:
a)
3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b)
2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c)
2,0 % vol. nelle zone viticole C di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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