Art. 1

In vigore dal 12 nov 2010
Nelle regioni geografiche di cui all’allegato del presente regolamento, in deroga all’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2010, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve raccolte nel 2010, non può superare i seguenti limiti: a) 3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) 2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007; c) 2,0 % vol. nelle zone viticole C di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1022:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo