Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 nov 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio»: i veicoli che non differiscono per quanto concerne aspetti essenziali come le caratteristiche dei dispositivi di rimorchio;
(2) «dispositivo di rimorchio»: un dispositivo a forma di gancio, occhione o altro, a cui è può essere fissata una fune o barra da traino.
Storico versioni
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