Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 nov 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (1)   «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio»: i veicoli che non differiscono per quanto concerne aspetti essenziali come le caratteristiche dei dispositivi di rimorchio; (2)   «dispositivo di rimorchio»: un dispositivo a forma di gancio, occhione o altro, a cui è può essere fissata una fune o barra da traino.
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