Art. 1
Definizioni
In vigore dal 8 nov 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «tipo di veicolo per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori»: i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i punti seguenti:
—
le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori;
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la posizione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori;
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la forma della superficie destinata all'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori;
(2) «superficie piana»: una superficie di materiale solido, che può consistere anche di una rete o griglia, con un raggio di curvatura di almeno 5 000 mm;
(3) «superficie di rete strutturata»: una superficie che consiste in una ripartizione uniforme di buchi (ad esempio di forma rotonda, ovale, a diamante, rettangolare o quadrata) ad intervalli non superiori a 15 mm;
(4) «superficie grigliata»: una superficie di barre parallele ripartite uniformemente ad una distanza massima di 15 mm;
(5) «superficie nominale»: la superficie teorica geometricamente perfetta che non tiene conto di irregolarità superficiali quali sporgenze o cavità;
(6) «piano longitudinale mediano del veicolo»: il piano di simmetria del veicolo oppure, se il veicolo non è simmetrico, il piano verticale longitudinale che passa attraverso il centro degli assi del veicolo;
(7) «inclinazione»: il grado di deviazione angolare in relazione al piano verticale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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