Art. 1

Definizioni

In vigore dal 8 nov 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1)   «tipo di veicolo per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori»: i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i punti seguenti: — le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori; — la posizione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori; — la forma della superficie destinata all'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori; (2)   «superficie piana»: una superficie di materiale solido, che può consistere anche di una rete o griglia, con un raggio di curvatura di almeno 5 000 mm; (3)   «superficie di rete strutturata»: una superficie che consiste in una ripartizione uniforme di buchi (ad esempio di forma rotonda, ovale, a diamante, rettangolare o quadrata) ad intervalli non superiori a 15 mm; (4)   «superficie grigliata»: una superficie di barre parallele ripartite uniformemente ad una distanza massima di 15 mm; (5)   «superficie nominale»: la superficie teorica geometricamente perfetta che non tiene conto di irregolarità superficiali quali sporgenze o cavità; (6)   «piano longitudinale mediano del veicolo»: il piano di simmetria del veicolo oppure, se il veicolo non è simmetrico, il piano verticale longitudinale che passa attraverso il centro degli assi del veicolo; (7)   «inclinazione»: il grado di deviazione angolare in relazione al piano verticale.
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