Art. 1
In vigore dal 29 ott 2010
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti d’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2011 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono così fissati:
a)
0,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare a Cipro, in Estonia e in Lettonia;
b)
0,2 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Bulgaria;
c)
0,3 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Svezia;
d)
0,4 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Germania, Irlanda e Finlandia;
e)
0,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Austria e nel Regno Unito;
f)
0,6 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Italia;
g)
0,7 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Grecia;
h)
1,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Belgio;
i)
1,1 % per il tasso di interesse uniforme per l'Unione da applicare agli altri Stati membri.
Storico versioni
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