Art. 1
In vigore dal 25 ott 2010
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705 , con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, che rientrano nei codici NC ex 8708 70 10 e ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708 70 10 10 e 8708 70 50 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto specificato al paragrafo 1, è del 22,3 %.
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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