Art. 1

In vigore dal 22 ott 2010
L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non va inserita nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Può tuttavia continuare ad essere impiegata per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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