Art. 2

In vigore dal 20 ott 2010
Su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata l'imputazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i prodotti originari del paese terzo in questione immessi in libera pratica durante il periodo compreso tra il 9 ottobre 2010 e l'11 ottobre 2010. Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.
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