Art. 1
In vigore dal 29 set 2010
Il regolamento (CE) n. 967/2006 è così modificato:
1)
all’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:
«Qualora gli Stati membri ricorrano alla possibilità prevista all’articolo 19, paragrafo 3, i termini di cui al primo comma sono fissati rispettivamente al 1o novembre e al 1o dicembre.»;
2)
all’articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente il secondo comma:
«Qualora gli Stati membri ricorrano alla possibilità prevista all’articolo 19, paragrafo 3, il termine di cui al primo comma è fissato al 31 dicembre.»;
3)
l’articolo 19 è così modificato:
a)
il paragrafo 2, lettera c), punto ii), è sostituito dal seguente:
«ii)
i documenti necessari per lo svincolo della cauzione di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 376/2008 e, se alcune destinazioni non sono ammissibili, per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, i documenti di cui all’articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Se alcune destinazioni non sono ammissibili per l’esportazione di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, gli Stati membri possono, su richiesta scritta del fabbricante, prorogare di sei mesi il termine del 1o aprile previsto al paragrafo 2, lettera c), per la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 2, lettera c), ii).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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