Art. 1
Uso dei titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota
In vigore dal 28 set 2010
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:
1)
all'articolo 4 quater del capo II bis è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Nel caso di dichiarazioni di esportazione riguardanti un quantitativo massimo di 25 tonnellate di zucchero, ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 612/2009 della commissione (*1), gli Stati membri dispensano gli esportatori dall'obbligo di presentare la prova di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo. È presentato in ogni caso il documento di trasporto o il suo equivalente elettronico di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009.
(*1)
GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.»;"
2)
il capo III è così modificato:
a)
all'articolo 7 quater, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tali quantitativi sono ripartiti per richiedente e per codice NC a otto cifre senza indicazione del nome del richiedente. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione.»;
b)
è inserito il seguente articolo 7 septies:
«Articolo 7 septies
Uso dei titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota
I titoli di esportazione rilasciati per lo zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 indicano i codici NC 1701 99 10 e 1701 99 90 e sono validi indifferentemente per ciascuno di essi.»;
c)
l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 bis
Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota
In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono validi come segue:
a)
i titoli rilasciati tra il 1o ottobre e il 30 aprile della campagna di commercializzazione di cui trattasi sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al 30 settembre di tale campagna;
b)
i titoli rilasciati tra il 1o maggio e il 30 settembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del quinto mese successivo.»;
3)
al capo V, l'articolo 12 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il richiedente costituisce una cauzione di 110 EUR per tonnellata di zucchero fuori quota e di 42 EUR per tonnellata di sostanza secca netta nel caso dell'isoglucosio fuori quota.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se alcune destinazioni sono escluse dalle esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata una volta soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e le condizioni di cui all'articolo 4 quater del presente regolamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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