Art. 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
In vigore dal 28 set 2010
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo annuo di energia, il consumo annuo di acqua, la classe di efficienza della centrifuga, il consumo di energia nel modo spento e «left-on», la durata del modo «left-on», il grado di umidità residua, la velocità della centrifuga e le emissioni di rumore aereo, conformemente alla procedura stabilita nell’allegato V.
Storico versioni
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