Art. 3
Responsabilità dei fornitori
In vigore dal 28 set 2010
Responsabilità dei fornitori
I fornitori provvedono affinché:
a)
ogni lavatrice per uso domestico possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato I;
b)
sia resa disponibile una scheda di prodotto come definita nell’allegato II;
c)
il fascicolo tecnico, di cui all’allegato III, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta;
d)
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di lavatrici per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
e)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di lavatrice per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2010:1061:oj#art-3