Art. 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

In vigore dal 28 set 2010
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo annuo di energia, il consumo annuo di acqua, l’indice di efficienza di asciugatura, la durata del programma, il consumo di energia nel modo spento e lasciato acceso (left-on), la durata del modo lasciato acceso e le emissioni di rumore aereo, in conformità alla procedura stabilita nell’allegato V.
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