Art. 3
Responsabilità dei fornitori
In vigore dal 28 set 2010
Responsabilità dei fornitori
I fornitori garantiscono che:
a)
ogni lavastoviglie per uso domestico possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato I;
b)
sia messa a disposizione una scheda prodotto come indicato nell’allegato II;
c)
il fascicolo tecnico di cui all’allegato III sia fornito alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta;
d)
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di lavastoviglie per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
e)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di lavastoviglie per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2010:1059:oj#art-3