Art. 3
In vigore dal 27 set 2010
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si chiede alle autorità doganali degli Stati membri di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’ del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
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