Art. 1

In vigore dal 27 set 2010
In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna 2010/2011 le imprese che abbiano deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento, ne informano lo Stato membro interessato entro una data da stabilirsi da parte dallo stesso tra il 1o febbraio e il 15 agosto 2011.
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