Art. 1
In vigore dal 20 set 2010
1. In deroga all’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009, i costi sostenuti per lo scarico del burro e del latte scremato in polvere sulla banchina di carico del luogo di ammasso sono a carico dell’organismo pagatore.
2. In deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1272/2009, il prezzo espresso in euro è offerto per il prodotto consegnato su pallet sulla banchina di carico del luogo di ammasso, o se necessario, consegnato su pallet caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario.
3. In deroga all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, il prodotto è messo a disposizione degli operatori su pallet sulla banchina di carico del luogo di ammasso o, se necessario, su pallet caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario.
4. In deroga all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, le spese attinenti, a seconda dei casi, al movimento dei prodotti fino alla banchina di carico oppure a bordo del mezzo di trasporto sono a carico dell’organismo pagatore e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento dei pallet sono a carico dell’acquirente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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