Art. 1

«Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese»

In vigore dal 17 set 2010
Il regolamento (CE) n. 1828/2006 è così modificato: 1) L'articolo 43 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti: a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE (*1) della Commissione, a decorrere dal 1o gennaio 2005; b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano; c) fondi o altri programmi d'incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti. (*1)   GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.» " b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché le operazioni destinate a promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, che sono finanziati da strumenti di ingegneria finanziaria, possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo.» 2) L'articolo 44, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle imprese, principalmente le PMI, comprese le microimprese, le conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta e la domanda di tali strumenti;» b) è aggiunta la seguente lettera c): «c) per quanto riguarda i fondi o gli altri programmi d'incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, i quadri normativi dell'Unione e nazionali e le strategie nazionali pertinenti.» 3) L'articolo 45 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese» b) il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), investono solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.» 4) All'articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Visto l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006, le spese per l'edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate sono ammissibili solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa fanno parte di un approccio integrato e il sostegno degli interventi in materia di edilizia a favore delle comunità emarginate avviene insieme ad altri tipi di interventi nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'inclusione sociale e dell'occupazione; b) l'ubicazione fisica delle abitazioni garantisce l'integrazione spaziale di queste comunità nella società e non contribuisce alla segregazione, all'isolamento e all'esclusione.» 5) L'allegato XVIII è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. 6) Gli allegati XX, XXI e XXII sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
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«Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese» (Art. 1 Regolamento (UE) 2010/832) — Testo vigente | Portale Normativo