Art. 1
In vigore dal 15 set 2010
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di altri filati di filamenti di fibra di vetro, esclusi gli altri filati di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3% (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 , ex 7019 19 10 ed ex 7019 31 00 (codici TARIC 7019 31 00 29, 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 19 10 61, 7019 19 10 62, 7019 19 10 63, 7019 19 10 64, 7019 19 10 65, 7019 19 10 66, 7019 19 10 79 e 7019 31 00 99) ed originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
Società
Dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd. and Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd., Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu
8,5
A983
Tutte le altre società
43,6
A999
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:812:oj#art-1