Art. 1
In vigore dal 15 set 2010
1. A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN), originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 (codici TARIC 8471 80 00 10, 8517 62 00 11 e 8517 62 00 91). Le registrazioni delle importazioni sono effettuate per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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