Art. 1
In vigore dal 13 set 2010
1. È reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC ex 3924 90 00 , ex 4421 90 98 , ex 7323 93 90 , ex 7323 99 91 , ex 7323 99 99 , ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51) e fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan (codice addizionale TARIC A785).
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 18,1 %.
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2010:805:oj#art-1