Art. 2

In vigore dal 7 set 2010
Le partite di latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano, accompagnate da certificati sanitari compilati e firmati conformemente al modello appropriato di cui al capitolo 2 dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere accettate all'importazione nell'Unione fino al 30 settembre 2010, qualora i certificati siano stati compilati e firmati prima del 31 agosto 2010.
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