Art. 1

Controlli relativi al potenziale produttivo e alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti

In vigore dal 1 set 2010
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato: 1) l’articolo 4, primo comma, lettera d), è sostituito dal testo seguente: «d) Il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo; tuttavia, se necessario, esso può essere oggetto di un unico rinnovo, per un periodo non superiore a due anni;» 2) l’articolo 5, paragrafo 1, è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande e la procedura di eventuale rinnovo, come indicato all’articolo 4, primo comma, lettera d), contenente in particolare le modalità relative:»; b) la lettera e) è sostituita dal testo seguente: «e) alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno. In caso di rinnovo a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera d), i risultati delle azioni che beneficiano del sostegno saranno sottoposti a valutazione prima del rinnovo.»; 3) l’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro, ai sensi dell’articolo 81 del presente regolamento.»; 4) l’articolo 81 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 81 Controlli relativi al potenziale produttivo e alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti 1.   Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo stabilite alla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresi il divieto transitorio di nuovo impianto di cui all’articolo 85 octies, paragrafo 1, di detto regolamento e le disposizioni previste all’articolo 103 octodecies del medesimo regolamento in merito alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo. 2.   In caso di concessione di diritti di reimpianto in applicazione dell’articolo 85 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione. Il controllo riguarda le particelle per le quali è stata chiesta la concessione di diritti di reimpianto. Il controllo prima dell’estirpazione comporta la verifica dell’esistenza del vigneto. Tale controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno schedario viticolo computerizzato aggiornato e attendibile, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso e l’anno successivo. 3.   Le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’estirpazione. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto. Il controllo prima dell’estirpazione include, inoltre, la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’effettiva coltivazione della superficie considerata. Tale controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette di misurare le particelle ai sensi dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sull’effettiva coltivazione della particella, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso. 4.   La verifica dell’avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco. Se è estirpato l’intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2, la verifica può essere eseguita mediante telerilevamento. 5.   Per le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione, fermo restando il disposto del paragrafo 3, terzo comma, e del paragrafo 4, almeno una delle due verifiche indicate al paragrafo 3, primo comma, è effettuata con un controllo in loco. 6.   Le superfici che beneficiano di aiuto per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione delle operazioni. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto. Il controllo prima delle operazioni include, inoltre, la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’esclusione del caso di rinnovo normale dei vigneti a norma dell’articolo 6. Il controllo di cui al secondo comma è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette la misurazione della superficie vitata in applicazione dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di uve da vino piantate, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:772:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo