Art. 2
In vigore dal 26 ago 2010
1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo dal 1o luglio 2009 al 31 agosto 2010.
Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente il 31 agosto 2010. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.
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