Art. 2

In vigore dal 19 ago 2010
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’ del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:748:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo