Art. 2
In vigore dal 19 ago 2010
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’ del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
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