Art. 1
In vigore dal 17 ago 2010
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:
1)
l’articolo 7 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«—
cereali: all’allegato I, parti III, IV, V, VII e XII,»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Per determinare la qualità dei cereali offerti o presentati all’intervento, i metodi da utilizzare sono quelle descritti nell’allegato I stabiliti, se del caso, nell’ambito delle norme europee e/o internazionali, nella loro ultima versione in vigore il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione.»;
2)
l’allegato I è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2010:742:oj#art-1