Art. 1

In vigore dal 17 ago 2010
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato: 1) l’articolo 7 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente: «— cereali: all’allegato I, parti III, IV, V, VII e XII,»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Per determinare la qualità dei cereali offerti o presentati all’intervento, i metodi da utilizzare sono quelle descritti nell’allegato I stabiliti, se del caso, nell’ambito delle norme europee e/o internazionali, nella loro ultima versione in vigore il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione.»; 2) l’allegato I è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
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