Art. 2
Modifica del regolamento (CE) n. 2229/2004
In vigore dal 17 ago 2010
Modifica del regolamento (CE) n. 2229/2004
Nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004 è aggiunta la seguente frase:
«Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri revocano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (*2).
(*2)
GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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