Art. 2

In vigore dal 11 ago 2010
A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento. Il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel), presente nella miscela. La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nell'Unione di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che si siano dimostrati in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:721:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo